Pubblicazioni - Codice della strada


LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: Quando è ammessa la locazione senza conducente tra soggetti italiani e appartenenti all'Unione Europea?

Come noto nell'ambiente degli autotrasportatori l'art. 84del c.d.s. recita al comma 2, 3 e 4: “


2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
......"

Detta norma implica non poché difficoltà di interpretazione, in ordine se un autotrasportatore con licenza italiana possa prendere in locazione un autoarticolato di nazionalità straniera e nel caso che andremo a trattare di nazionalità rumena, appartente pertanto all'Unione Europea.

Orbene, secondo la sentenza n. 126/2014 emessa dal Giudice di Pace di Pergine Dott. Avv. Alberto Bertolini in data 20 novembre 2014,  appare aversi un chiarimento sulla possibilità di poter locare un mezzo appartenente all'Unione Europea ad un soggetto italiano, e di poterlo usare all'interno del territorio italiano, in ordine all'applicazione ed interpretazione della Direttiva n. 2006/1/CE.

Si precisa che i fatti di cui alla sentenza furono i seguenti: una società italiana aveva sottoscritto con una società di nazionalità rumena un contratto di locazione che gli consentisse di utilizzare un autorticolato con carico non superiore a 6t, da utilizzarsi nel territorio italiano.

Succede poi che viene nella zona del Trentino-Alto Adige, fermato il mezzo ed applicato il fermo amministrativo con successiva contravvenzione.

A seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di cui sopra, viene disposta la sospensione del fermo amministrativo e della contravvenzione, consentendo la ricorrente di poter tornare a lavorare, per poi emettersi la sentenza a seguito di scambio di memorie in corso di causa.

Ed infatti, il Giudice di Pace di Pergine scrive nelle proprie motivazioni della sentenza n. 126/2014 di accoglimento del ricorso "Non si ritiene sussistere nessun precetto normativo che impedisca alla ... S.r.l. di utilizzare l'autoarticolato oggetto di contestazione, né limitazioni di legge in ordine al rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società rumena all'infuori del solo caso di iscrizione all'Albo per il trasposto dei rifiuti..... Non solo la ... S.r.l.  non é iscritta al predetto Albo, non ha nemmeno trasportato rifiuti, né aveva veicoli che a pieno carico superassero le 6 t..."

La particolare sentenza citata garantisce finalmente un maggior chiarimento avanti alle problematiche se poter locare o meno autoarticolati stranieri sul territorio italiano, poste le pesanti sanzioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, nonché la multa, tenendo presente le limitazioni di legge in ordine all'uso dello stesso.

[SERGIO DI CHIARA]
 

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