Pubblicazioni - Codice della strada
LOCAZIONE
SENZA CONDUCENTE: Quando è ammessa la locazione
senza conducente tra soggetti italiani e appartenenti
all'Unione Europea?
Come noto nell'ambiente degli autotrasportatori
l'art. 84del c.d.s. recita al comma 2, 3 e 4: “
2. È ammessa, nell'ambito
delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra
Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di
autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente
alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto
terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta
all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere
destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale
ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al
massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al
trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto
promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati
al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
......"
Detta norma implica non poché difficoltà di interpretazione, in
ordine se un autotrasportatore con licenza italiana possa prendere
in locazione un autoarticolato di nazionalità straniera e nel caso
che andremo a trattare di nazionalità rumena, appartente pertanto
all'Unione Europea.
Orbene, secondo la sentenza n. 126/2014 emessa dal Giudice di Pace
di Pergine Dott. Avv. Alberto Bertolini in data 20 novembre
2014, appare aversi un chiarimento sulla possibilità di poter
locare un mezzo appartenente all'Unione Europea ad un soggetto
italiano, e di poterlo usare all'interno del territorio italiano, in
ordine all'applicazione ed interpretazione della Direttiva n.
2006/1/CE.
Si precisa che i fatti di cui alla sentenza furono i seguenti: una
società italiana aveva sottoscritto con una società di nazionalità
rumena un contratto di locazione che gli consentisse di utilizzare
un autorticolato con carico non superiore a 6t, da utilizzarsi nel
territorio italiano.
Succede poi che viene nella zona del Trentino-Alto Adige, fermato il
mezzo ed applicato il fermo amministrativo con successiva
contravvenzione.
A seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di cui sopra, viene
disposta la sospensione del fermo amministrativo e della
contravvenzione, consentendo la ricorrente di poter tornare a
lavorare, per poi emettersi la sentenza a seguito di scambio di
memorie in corso di causa.
Ed infatti, il Giudice di Pace di Pergine scrive nelle proprie
motivazioni della sentenza n. 126/2014 di accoglimento del ricorso "
Non si ritiene sussistere nessun
precetto normativo che impedisca alla ... S.r.l. di utilizzare
l'autoarticolato oggetto di contestazione, né limitazioni di legge
in ordine al rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società
rumena all'infuori del solo caso di iscrizione all'Albo per il
trasposto dei rifiuti..... Non solo la ... S.r.l. non é
iscritta al predetto Albo, non ha nemmeno trasportato rifiuti, né
aveva veicoli che a pieno carico superassero le 6 t..."
La particolare sentenza citata garantisce finalmente un maggior
chiarimento avanti alle problematiche se poter locare o meno
autoarticolati stranieri sul territorio italiano, poste le pesanti
sanzioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, nonché la multa,
tenendo presente le limitazioni di legge in ordine all'uso dello
stesso.
[SERGIO DI CHIARA]
Email: info@avvocatodichiara.it